Statuto
Art. 21 - Riunioni in video e teleconferenza
È espressamente ammessa la possibilità che le adunanze del Senato Accademico, dell’Assemblea degli Accademici e di ogni singolo Dipartimento, si svolgano con sistemi informatici di videoconferenza o teleconferenza, a patto che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Rettore e sia consentito di intervenire e discutere in tempo reale alla trattazione degli argomenti.