Statuto
Art. 8 - Doveri degli Accademici
Tutti i membri del Corpo Accademico hanno eguali doveri ovvero:
- al puntuale pagamento, ad esclusione dei fondatori, della quota associativa annuale, uguale per tutti e stabilita dal Senato Accademico, entro il termine fissato del 31 gennaio di ogni anno;
- all'osservanza dello Statuto, di eventuali regolamenti interni e delle delibere del Senato Accademico;
- ad operare e collaborare nell'interesse dell'Accademia per il raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto;
- ad astenersi dall'intraprendere iniziative personali che siano in contrasto con le finalità previste dallo Statuto;
- all'osservanza di norme disciplinari e comportamentali nei rapporti con l'Accademia che non ledano gli interessi e l'immagine della stessa nei confronti di tutti gli accademici e verso terzi.
Le attività svolte dagli accademici a favore dell'Accademia per il raggiungimento dei fini sociali, sono effettuate a titolo di volontariato e totalmente gratuite.