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Statuto


Art. 8 - Doveri degli Accademici

Tutti i membri del Corpo Accademico hanno eguali doveri ovvero:


  1. al puntuale pagamento, ad esclusione dei fondatori, della quota associativa annuale, uguale per tutti e stabilita dal Senato Accademico, entro il termine fissato del 31 gennaio di ogni anno;

  2. all'osservanza dello Statuto, di eventuali regolamenti interni e delle delibere del Senato Accademico;

  3. ad operare e collaborare nell'interesse dell'Accademia per il raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto;

  4. ad astenersi dall'intraprendere iniziative personali che siano in contrasto con le finalità previste dallo Statuto;

  5. all'osservanza di norme disciplinari e comportamentali nei rapporti con l'Accademia che non ledano gli interessi e l'immagine della stessa nei confronti di tutti gli accademici e verso terzi.


Le attività svolte dagli accademici a favore dell'Accademia per il raggiungimento dei fini sociali, sono effettuate a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

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