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Statuto


Art. 26 - Controversie in seno all'Accademia

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli accademici e l’Accademia, sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di 3 probiviri da designarsi tra gli accademici. In particolare: due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall’Assemblea straordinaria degli Accademici all’uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti, entro 10 giorni dalla nomina dei medesimi. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

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