contatori per siti

Statuto


Art. 9 - Recesso degli Accademici

La qualità di accademico si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. L’accademico ordinario può recedere in qualunque momento dall’Accademia previa comunicazione per iscritto al Senato Accademico ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta richiesta almeno un mese prima. Altresì decade automaticamente se non provvede a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

Gli accademici sono radiati quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dal Senato Accademico ovvero quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Accademia. Le radiazioni, la diffida, la sospensione a tempo limitato, saranno decise dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi consiglieri.

Copyright © 2020 Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche